Art. 30.
(Conversione delle pene pecuniarie).

      1. Per i reati i competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato è convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate nell'articolo 29.
      2. Ai fini della conversione prevista dal comma 1, un giorno di lavoro sostitutivo equivale a 12,91 euro di pena pecuniaria.
      3. Il condannato può sempre fare cessare la pena del lavoro sostitutivo pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro prestato.
      4. Quando è violato l'obbligo del lavoro sostitutivo conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito è convertita nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri indicati nel comma 6.
      5. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo, le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità sono convertite nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'articolo 28, comma 1; in questo caso non è applicabile al condannato il divieto di cui al medesimo articolo 28, comma 3.
      6. Ai fini della conversione prevista dal comma 5, un giorno di permanenza domiciliare equivale a 25,82 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza non può essere superiore a quarantacinque giorni.

 

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